Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Per gli edifici sottoposti alla tutela di cui alla legge 1089/’39 occorre sempre l’autorizzazione della competente Soprintendenza.

Rientrano, in tale categoria gli interventi di:

  • adeguamento tecnologico che comportano la realizzazione di volumi tecnici indispensabili per l’installazione degli impianti, nonché quelli volti al superamento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico, senza aumenti dei volumi e delle superfici utili delle singole unità immobiliari;
  • consolidamento di strutture di fondazione o in elevazione, ripristino di solai di calpestio, di murature, di scale e di coperture;
  • demolizione e costruzione di pareti divisorie purché le opere non comportino modifiche  al numero delle unità abitative e all’impianto distributivo salvo il caso di spostamenti per la creazione di servizi (bagni, cucine, ...);
  • le opere e le modifiche necessarie al rinnovo degli impianti e quelle finalizzate agli adeguamenti tecnologici degli edifici industriali ed artigianali.

Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti presentando preventivamente allo Sportello Unico per l'Edilizia opportuna documentazione:

Normativa: D.P.R. n. 380/01, art. 3, lett. b, - Testo Unico dell'Edilizia