Informazioni generali
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)
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Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
(articolo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
4. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»
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Tempi
30 giorni
Costi
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Orari reperibilità telefonica
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Ultimo aggiornamento:
26/10/2023-
Approfondimenti
Normativa:
D.P.R. n. 380/'01
Documentazione da presentare:
- Per la modulistica vedere il sito SUAP
Modalità di pagamento
Pagamento online all'interno del portale SUAP al termine della compilazione della pratica.
Maggiori informazioni alla pagina: IBAN e pagamenti informatici
Ulteriori informazioni:
Con Delibera n.5 del 25/01/2018 la Giunta Comunale ha istituito lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) telematico accessibile attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive di Rubano (SUAP) per il ricevimento di tutte le pratiche relative all'edilizia privata. Dal giorno 01/03/2018 le pratiche edilizie vanno presentate esclusivamente in modalità telematica tramite lo Sportello Unico Attività Produttive di Rubano (SUAP), accessibile alla pagina: http://www.impresainungiorno.gov.it, all'interno della quale, nel settore “Sportello unico per l'edilizia, Ambiente, Altri Adempimenti” sono indicati i procedimenti per la presentazione delle varie istanze.
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Responsabili
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Urbanistica, SUE, SIT (Responsabile: Stefano Marzari)Responsabile del procedimento:
Responsabile del provvedimento:
Giampietro MarchiTitolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento):
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Dettagli Procedimento
Modalità avvio:
Ad istanza dell'interessatoStrumenti di tutela riconosciuti dalla legge:
Giurisdizione amministrativaRilevanza SUAP:
SìPresente in PuntoSi:
NoSoggetta a:
Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)
Non sono state fatte indagini