Informazioni generali
L'ampliamento del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, deve essere autorizzato dall'ente proprietario o dall'ente delegato, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'assegnatario (art. 14 del Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018).
L'ampliamento del nucleo familiare è possibile per i soggetti di cui all'articolo 26 delle L.R. 39/2017 nonchè per le seguenti ipotesi:
a) affido di minore;
b) rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 36 della legge 76/2016, dell'assegnatario, già componenti del nucleo medesimo, che abbiano abbandonato l'alloggio;
c) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio.
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Tempi
90 giorni
Ultimo aggiornamento:
07/05/2019-
Approfondimenti
Normativa:
Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017.
Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018.
Documentazione da presentare:
-
Responsabili
E' responsabile dell'istruttoria l'Ufficio competente per la materia di volta in volta oggetto della singola pratica
Responsabile del procedimento
E' responsabile del procedimento il dipendente di volta in volta individuato con apposito provvedimento, secondo la materia oggetto della singola praticaResponsabile del provvedimento:
Responsabile del provvedimento
Se il procedimento non si conclude con un provvedimento, non è indicato alcun responsabile del provvedimento; diversamente è responsabile del provvedimento il CapoArea/dipendente di volta in volta individuato con apposito provvedimento, secondo la materia oggetto della singola pratica -
Dettagli Procedimento
Modalità avvio:
Ad istanza dell'interessatoConclusione procedimento:
Provvedimento espressoComunicazioni a terzi:
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No
Non sono state fatte indagini