Informazioni generali

Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione e il provvedimento di decadenza dall'assegnazione
a) comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione;
b) determinano l'obbligo per l'assegnatario del rilascio dell'alloggio in un termine non eccedente i sei mesi, salvo che la legge disponga altro termine;
c) costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non sono soggetti a graduazioni o proroghe.

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dall'ente proprietario o delegato ai sensi della L.R. n.  39 del 03.11.2017 e dell'art. 20 del Regolamento Regionale n. 4 del 10.04.2018

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Ultimo aggiornamento:

07/05/2019
Non sono previsti moduli per questo procedimento
Approfondimenti

Normativa:

Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017

Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018

Documentazione da presentare:

Ulteriori informazioni:

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Responsabili
E' responsabile dell'istruttoria l'Ufficio competente per la materia di volta in volta oggetto della singola pratica

Responsabile del procedimento

E' responsabile del procedimento il dipendente di volta in volta individuato con apposito provvedimento, secondo la materia oggetto della singola pratica

Responsabile del provvedimento:

Responsabile del provvedimento

Se il procedimento non si conclude con un provvedimento, non è indicato alcun responsabile del provvedimento; diversamente è responsabile del provvedimento il CapoArea/dipendente di volta in volta individuato con apposito provvedimento, secondo la materia oggetto della singola pratica
Dettagli Procedimento

Modalità avvio:

Ad istanza dell'interessato

Rilevanza SUAP:

No

Presente in PuntoSi:

No

Non sono state fatte indagini