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novità: nuove modalità rilascio carta d'identità

Il D.L. 13/05/2011, nr. 70, ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta di identità, eliminando il limite minimo di età per il rilascio.

Pertanto la carta di identità  è rilasciata sin dalla nascita, con una validità temporale differenziata in base all’età:

  • per i minori di tre anni: validità anni tre;
  • per i minori dai tre anni compiuti ai diciassette anni: validità anni cinque;
  • per i maggiori di diciotto anni: validità anni dieci (per i maggiorenni le regole per il rilascio non sono variate).

Per i minorenni, per i quali è comunque sempre previsto l’assenso dei genitori/tutori per il rilascio della carta di identità valida all’espatrio, sono cambiate le regole relativamente ai minori di anni quattordici che si recano all’estero, nei paesi in cui sia consentito l’espatrio con tale documento.

In particolare, i minori che si recano all’estero con i genitori devono essere muniti di idoneo documento che comprovi la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con paternità e maternità).

Se il minore si reca all’estero accompagnato da altra persona, ente o compagnia, deve essere munito di una dichiarazione di affido, rilasciata dai genitori o tutore, e convalidata dalla questura, dove è indicato il nome dell’accompagnatore, dell’ente o della compagnia a cui il minore è affidato.

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