iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello
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La legge italiana prevede che per tutti i processi penali, celebrati in Corte d’Assise o in Corte d’Assise d’Appello, il collegio giudicante sia formato da due giudici togati e sei giudici popolari: questi ultimi sono cittadini italiani.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d’assise e l’altro dei giudici popolari di Corte d’assise d’appello.
INFORMAZIONI GENERALI
I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo.
Le iscrizioni vengono aperte ogni due anni (anni dispari) e avvengono d’ufficio o su domanda che deve essere presenta a partire dall’1 aprile fino al 31 luglio.
L’iscrizione all’albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Presidente del Tribunale.
Gli iscritti all’albo dei giudici popolari hanno l’obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.
Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria, nonché alle spese dell’eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Il compenso giornaliero,stabilito per legge, è di euro 25,82, per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione, per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione, il compenso è di euro 51,65; detti compensi tengono conto, inoltre, di eventuali rimborsi per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del comune di residenza, e di eventuali indennità di trasferta o aggiuntive.
REQUISITI
Per chiedere l’iscrizione è necessario:
- avere cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte di assise;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
- essere di buona condotta morale;
NON POSSONO CHIEDERE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DI GIUDICE POPOLARE:
i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il modulo per la domanda d’iscrizione è scaricabile cliccando qui, ed è reperibile anche presso il “Punto Si”.
Il modulo di iscrizione dovrà pervenire al protocollo del Comune di Rubano, con una delle seguenti modalità:
· direttamente al PuntoSi;
· tramite posta o fax con allegata copia documento di riconoscimento;
· per posta elettronica certificata al seguente indirizzo “rubano.pd@cert.ip-veneto.net”
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 10/04/1951, nr. 287 e sue successive modificazioni;
