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Autorizzazione a vendere o affittare alloggi con vincoli P.e.e.p.


Secondo quanto previsto dal Regolamento P.e.e.p. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/06/'06, un alloggio soggetto a vincoli P.e.e.p. può essere ceduto nei seguenti casi:

1. Alloggio costruito su area in diritto di superficie: si potrà vendere a chi possiede i requisiti P.e.e.p. se saranno trascorsi 5 anni dalla data di assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale (data della stipula della convenzione).

2. Alloggio costruito su area in proprietà: si potrà vendere se saranno trascorsi 10 anni dalla data di assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale (data della stipula della convenzione) a chi possiede i requisiti P.e.e.p.; se saranno trascorsi 20 anni si potrà vendere a chiunque purchè si paghi al Comune la differenza tra il valore di mercato al momento della vendita e il valore effettivamente pagato al momento dell'assegnazione rivalutato alla data della vendita. I tempi su riportati potranno essere ridotti solo per giustificati e documentati motivi che verranno valutati dall'Amministrazione Comunale.

Iter amministrativo

La richiesta:
La richiesta di affitto o di vendita (vedi modulo a fondo pagina), con la determinazione del prezzo massimo di cessione, va inoltrata dal proprietario dell'alloggio al Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia con riportato il nominativo del possibile acquirente e i seguenti documenti allegati:

- copia dell’atto di assegnazione;

- copia della planimetria dell'alloggio e del garage;

- copia dei documenti che attestino il possesso dei requisiti Peep da parte dell'acquirente;

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma dell'acquirente, che il nucleo familiare non possiede un
alloggio o beni che consentano di soddisfare le esigenze del nucleo familiare.

E' possibile inoltre richiedere la determinazione del prezzo massimo di cessione (vedi modulo a fondo pagina) precedentemente alla richiesta di autorizzazione alla vendita. In questo caso il proprietario dell'alloggio inoltra la richiesta al Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia con i seguenti documenti allegati:

- copia dell’atto di assegnazione;

- copia della planimetria dell'alloggio e del garage.

Il valore sarà successivamente aggiornato dall'Ufficio secondo l'indice ISTAT corrispondente alla data della richiesta di autorizzazione alla vendita.

 

L'istruttoria:
Lo Sportello Unico per l'Edilizia svolge l'istruttoria per verificare il possesso dei requisiti.
Possono verifiarsi i seguenti casi:
1. L'acquirente possiede i requisiti: lo Sportello Unico per l'Edilizia propone alla Giunta di deliberare in merito indicando il valore dell'alloggio.
2. L'acquirente non possiede i requisiti: lo Sportello Unico per l'Edilizia comunica al richiedente che l'acquirente non possiede i requisiti e non si potrà dare l'autorizzazione alla vendita.

La risposta dell'Amministrazione Comunale
La Giunta Comunale si esprime in merito al diritto di prelazione.
Possono verifiarsi i seguenti casi:
1. L'Amministrazione Comunale intende esercitare il diritto di prelazione: lo Sportello Unico per l'Edilizia comunicherà la volontà dell'Amministrazione e si procederà con l'acquisto del bene al valore calcolato dallo Sportello Unico per l'Edilizia.
2. L'Amministrazione Comunale non intende esercitare il diritto di prelazione: lo Sportello Unico per l'Edilizia rilascia copia della Delibera di Giunta dove saranno riportati:
a. la rinuncia al diritto di prelazione da parte dell'Amministrazione Comunale
b. il valore dell'alloggio da citare nell'atto notarile.


Normativa di riferimento: · Legge Regionale n.18 del 10/08/'06.
· Regolamento P.e.e.p. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/06/'06.
· D. Lgs. 286/1988 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
· Delibera CIPE 13/03/'95 pubblicata in G.U. il 27/05/'95.
· L. n. 457, artt. 20 e 21, del 5 agosto 1978 "Norme per l'edilizia residenziale".
· L. n. 865, art. 35, del 22 ottobre 1971 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità" e successive modifiche.

Requisiti richiesti: per l'acquisto:
- avere cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea, oppure cittadinanza di un altro stato purché in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 286/1988 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro subordinato o autonomo).
- residenza
- residenti nel Comune di Rubano da almeno due anni;
- ex residenti, nel Comune di Rubano anche in maniera non continuativa, per almeno cinque anni;
- ex residenti emigrati all'estero, e i loro figli, che intendono rientrare in Italia;
- lavoratori che prestano da almeno un biennio anche in maniera non continuativa nel Comune di Rubano, la
propria attività lavorativa principale, da documentarsi previa apposita dichiarazione da parte dell'Impresa o
dell'Ente di appartenenza e per i lavoratori autonomi mediante apposita autocertificazione. L’attività lavorativa
deve essere svolta in una sede o filiale delle ditte ubicate nel territorio comunale.
- Proprietà
Il nucleo familiare di ogni possibile acquirente, non deve essere proprietario di alloggio adeguato alle esigenze
del proprio nucleo familiare a meno che non sia stato dichiarato inabitabile per motivi statici, improprio o
antigienico dalle competenti autorità, ne' di terreni edificabili, siti in Provincia di Padova, su cui é possibile
costruire un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
- Reddito
Il nucleo familiare di ogni possibile acquirente, deve avere un reddito complessivo non superiore ai limiti definiti
dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia corrispondente a 31.000,00 € (Delibera CIPE
13/03/'95 pubblicata in G.U. il 27/05/'95, Legge Regionale n.18 del 10/08/'06).
Calcolo del reddito convenzionale complessivo del nucleo familiare
Il reddito del nucleo familiare è la somma dei redditi dei componenti il nucleo stesso e va calcolato facendo
una media dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni.
Per le coppie di futura formazione va fatto riferimento al reddito dei singoli acquirenti.
Il reddito di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) = reddito imponibile x 0,6 (risulta quindi ridotto del
40%).
Il reddito di lavoratori autonomi = reddito imponibile (100%)
Detrazione di 516,46 € per ogni figlio a carico fino ad un massimo di 3098,74 €.

- Affittare l'alloggio
Per locare un immobile soggetto a vincoli P.e.e.p. è necessario che lo Sportello Unico per l'Edilizia verifichi il
possesso dei requisiti soggettivi in capo al conduttore e determini il canone di locazione annuo. I requisiti
soggettivi sono quelli su indicati.

Documenti da presentare: La richiesta di affitto o di vendita (modello richiesta), con la determinazione del prezzo massimo di cessione, va
inoltrata dal proprietario dell'alloggio al Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia con riportato il
nominativo del possibile acquirente e i seguenti documenti allegati:
- copia dell’atto di assegnazione;
- copia della planimetria dell'alloggio e del garage;
- copia dei documenti che attestino il possesso dei requisiti Peep da parte dell'acquirente;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma dell'acquirente, che il nucleo familiare non possiede un
alloggio o beni che consentano di soddisfare le esigenze del nucleo familiare.

Durata del procedimento: Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta corredata di tutta la documentazione necessaria o dal ricevimento
dell’eventuale integrazione, verrà concluso il procedimento amministrativo.

Ufficio di competenza: Edilizia Residenziale Pubblica
via A. Rossi 11, sede municipale
Orario: Lun.-merc.-ven. 9:00-10:00
mart. e giov. 17:00-18:00

Responsabile unità operativa: Vanessa Zavatta
Responsabile: Geom. Franco Lucadello
Tel. 049 8739283
E-mail: ediliziapubblica@rubano.it



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