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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)



Modulistica:



Interventi subordinati a S.C.I.A.

Gli interventi edilizi che ai sensi di quanto disposto dal D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito, con modificazioni, in Legge 12.07.2011 n. 106 possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività sono: 

- la straordinaria manutenzione che riguardi parti strutturali dell'edificio; 

- l’eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 

- il restauro e risanamento conservativo; 

- la ristrutturazione edilizia volta a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali opere comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito della ristrutturazione è ricompresa anche la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; 

- la realizzazione nel sottosuolo, ovvero, nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti ai sensi della legge 24.03.1989 n. 122, art. 9 - e s.m.i.; 

- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;

E' facoltà del richiedente chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dei suddetti interventi.

Requisiti

La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale sul bene oggetto di intervento. 

Il diritto sul bene deve essere compatibile con la natura dell’intervento richiesto.

Iter procedurale e tempistica

L'attività edilizia può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività 

I tecnici dello Sportello Unico per l’Edilizia entro 30 giorni dalla data di presentazione provvedono alla verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività e in caso di accertata irregolarità, qualora possibile, invitano l’interessato a rendere l’intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato non inferiore a 30 giorni. 

In caso di carenza dei presupposti o qualora l’interessato non provveda ad adeguare l’intervento alla normativa vigente verrà notificato all'interessato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di ripristino dello stato dei luoghi ante-opera. 

Decorso il termine per l'adozione del provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, l'Amministrazione Comunale può solo intervenire in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. L'Amministrazione Comunale può invece sempre intervenire qualora riscontri la presenza di dichiarazioni false e mendaci. 

Validità e durata

La segnalazione certificata di inizio attività è un titolo abilitativo, al pari del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. La verifica di tali condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al progettista abilitato che sotto la sua responsabilità ne assevera la conformità.

La sussistenza del titolo è comprovata dalla copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di presentazione all'Amministrazione Comunale corredata dalla documentazione allegata. 

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale la segnalazione certificata di inizio attività può essere presentata solo dopo aver acquisito il relativo atto di assenso.

La segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di 3 anni, con l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione dei lavori. 

Per la realizzazione della parte di intervento non ultimato è necessaria la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività.

La data di ultimazione dei lavori deve essere comunicata allo Sportello Unico per l’Edilizia allegando, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 30.12.2004 n. 311, art. 1 c. 558 – e s.m.i., la ricevuta dell’avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero, dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento (si rammenta che in assenza di tale documentazione sarà applicata la sanzione prevista dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 37 c. 5 - e s.m.i.). 

Alla comunicazione di fine lavori deve inoltre essere allegata, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2005 n. 192, art. 8 - e s.m.i., l'attestato di certificazione energetica e l'asseverazione a firma del direttore dei lavori degli impianti in cui si dichiara la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione depositata (si rammenta che in assenza di tale documentazione la dichiarazione di fine lavori è inefficace e sarà applicata la sanzione prevista dal D. Lgs. 19.08.2005 n. 192, art. 15 c. 3 - e s.m.i.) e il certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato sottoscritto da tecnico abilitato.


Normativa: D.P.R. 06.06.2001 n. 380, artt. 22 e 23 - e s.m.i..
L. 07.08.1990 n. 241, art. 19 - e s.m.i..

Modalità di avvio: su istanza

SCIA-DIA-CIL: SCIA

Termini di conclusione del procedimento: 30

Provvedimento espresso - Silenzio assenso - Silenzio rifiuto: silenzio assenso

Rilevanza Suap: si

Responsabile del procedimento: Giovanna Nardin, Stefano Marzari

Responsabile del provvedimento: Dirigente Servizi tecnici: Marco Frau

Documenti necessari - Modulistica: Segnalazione certificata di inizio attività in carta libera, utilizzando il modello predisposto dallo Sportello Unico per l’Edilizia, corredata dalla documentazione prescritta dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 23 - e s.m.i..
La modulistica è scaricabile, in formato PDF, dalla sezione "Modulistica" presente in questa pagina nonchè reperibile in formato cartaceo presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e il PuntoSI.

Annotazioni: Costi: diritti di segreteria, contributo di costruzione se dovuto.

Ultimo aggiornamento: 28/12/2011



Ufficio di competenza: Sportello Unico per l'Edilizia
via A. Rossi 11, sede municipale

Responsabile unità operativa: Vanessa Zavatta
Responsabile ufficio: Vanessa Zavatta
Tel. 049 8739283
E-mail: ediliziaprivata@rubano.it


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