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Imposta Comunale sugli Immobili - ICI: Dichiarazione


COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ICI - ABOLITA A DECORRERE DAL 01.01.2007.

L'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI che istituiva la comunicazione ICI, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007; questo per effetto del combinato disposto dell'art. 37, comme 53, del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, e dell'art. 1, comma 175, della L. 296/2006.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI

A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI in tutti i casi in cui le variazioni derivino da atti stipulati dai notai, per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico, in uso presso i notai. Permane, dunque, l'obbligo dichiarativo in tutti quei casi in cui la variazione della base imponibile o della fattispecie imponibile non è rilevabile dal modello unico informatico.

A titolo esemplificativo si elencano alcuni casi per i quali si rende necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione ICI: la perdita o l'acquisizione della ruralità fiscale; l'esenzione dall'imposta; il passaggio da terreno agricolo ad area fabbricabile o da fabbricato (demolito) ad area fabbricabile; valore dei fabbricati cat. "D" sprovvisti di rendita catastale; immobili compresi in fallimenti o liquidazione coatta amministrativa; ecc.. Per una casistica più dettagliata si rinvia alle disposizioni contenute nelle istruzioni alla compilazione del modello ministeriale della dichiarazione.

La dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Restano confermati gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.

La dichiarazione di concessione dell'abitazione in uso gratuito a parenti di 1° grado del proprietario, di cui all'art. 8, comma 3, lett. b), del regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI, va presentata o utilizzando, nel modello ministeriale approvato, lo spazio riservato alle "Annotazioni", avendo cura di indicare le generalità del soggetto usuario, oppure con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARAZIONE ICI

ISTRUZIONE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE ICI


Normativa di riferimento: combinato disposto dell'art. 37, comma 53, del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, e dell'art. 1, comma 175, della L. 296/2006.

Documenti da presentare: modulo ministeriale dichiarazione ICI

Durata del procedimento: immediato per la consegna
Costo:gratuito

Ufficio di competenza: Tributi
Municipio, primo piano
Orario: per la consegna della modulistica, al PuntoSi con i seguenti orari:
il lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00
il martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 18:00 (orario continuato)
tel. 049 8739219 fax 049 8739245
e-mail: puntosi@rubano.it

Responsabile unità operativa: Luigi Sudiro
Responsabile ufficio: Antonino Ceroni
Tel. 049 8739214
E-mail: tributi@rubano.it



Modulistica:




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