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Denuncia di nascita



Nascita 1L’annuncio ufficiale e …che tutti sappiano!

In seguito alle innovate e spedite norme di legge ed in attuazione delle direttive contenute nel D.P.R. 396/2000, Ordinamento dello Stato Civile Italiano, la denuncia di nascita può essere resa:

  1. Da uno o entrambi i genitori;
  2. Da un procuratore speciale;
  3. Dal medico o dall’ ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto delle seguenti modalità:
  • entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è nato il bambino;
  • entro 10 giorni all’Ufficiale di stato civile del Comune di nascita;
  • entro 10 giorni all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori.

Se la residenza dei genitori è diversa, la denuncia deve essere resa nel Comune di residenza della madre,

 salvo diverso accordo tra i genitori.

Genitori informati e competenti

  • se i genitori sono legalmente sposati, la dichiarazione di nascita del figlio può essere resa da uno solo dei due, generalmente dal padre (filiazione legittima);
  • se i genitori non sono tra loro sposati, la dichiarazione di nascita del figlio (filiazione naturale) deve essere resa:
    1. da entrambi i genitori, con riconoscimento congiunto della prole, all’atto della denuncia di nascita, nei tempi e modi sopra descritti;
    2. dalla sola madre naturale  che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento del padre, nei tempi e modi sopra descritti;
    3. dal solo padre naturale che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento della madre, nei tempi e modi sopra descritti.

Consigliamo alle coppie che si trovano nell’imminenza di una filiazione naturale di informarsi, preventivamente all’evento, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza o presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura dove avverrà la nascita del figlio,  sulle opportunità che tali strutture offrono per poter rendere la dichiarazione di nascita in un clima di tranquillità, secondo le scelte individuali e senza interferire sulla normale degenza ospedaliera post-partum.

Dove recarsi per la denuncia di nascita

  • Nel Comune di Rubano, presso l’Ufficio di Stato Civile, sito al piano terra del palazzo comunale, (SS. Nr. 11 PADOVA-VICENZA - Via Rossi, 11), nell’area del Punto Si, le dichiarazioni o denunce di nascita possono essere fatte dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,30.
  • Referente ed Ufficiale di Stato Civile delegato è la signora Liliana Rocco che può essere contattata telefonicamente per appuntamenti al numero telefonico 049-8739217 - email:demografici@rubano.it
  • direttamente negli orari di apertura al pubblico sopra descritti.
  • Solo nel caso che sia l’ultimo giorno utile (si fa riferimento al termine più lungo e cioè i 10 gg dalla nascita) per rendere la denuncia di nascita, il servizio di pronta reperibilità è in atto tutti i sabato mattina, anche se festivo, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 chiamando al numero di servizio 348.3511680.

Il suo nome sara’….Nascita 4

  • Un nome corrispondente al sesso, maschile o femminile;
  • Un nome unico o nome composto da più elementi onomastici (fino a tre);
  • Il nome o i nomi ricevuti alla nascita sono quelli con i quali il figlio sarà sempre identificato ed in ogni caso certificato.
  • Non può essere un nome uguale a quello del padre, a quello dei fratelli o delle sorelle viventi, uguale ad un cognome, non può essere ridicolo o vergognoso.

A seguito della denuncia di nascita, l’Ufficiale di stato civile che l’ha ricevuta ed iscritta nei registri delle nascite, rilascerà le seguenti certificazioni:

  1. un certificato per estratto dell’atto di nascita, con paternità e maternià, da presentare al distrettto sanitario competente per l’attribuzione del codice sanitario nazionale e la scelta del medico di base pediatra;
  2. un certificato per estratto dell’atto di nascita, con paternità e maternità, da presentare eventualmente al datore di lavoro per i benefici di maternità, nel caso di madre lavoratrice, per il riconoscomento di carichi familiari previdenziali e fiscali;

da questo momento è possibile dichiarare con autocertificazione la nascita, la residenza e lo stato di famiglia del nuovo nato.

Nell’arco di pochi giorni:

  • l'ufficio anagrafe aggiorna lo stato di famiglia con il nuovo componente;
  • l'ufficio di stato civile, con lettera scritta, comunica il “codice fiscale” del nuovo nato, attribuito dal Ministero della Finanze su richiesta telematica;
  • in seguito i genitori riceveranno la tessera sanitaria magnetica che include il Codice Fiscale del nuovo nato. 

La Comunità di Rubano, già da parecchi anni…

saluta ogni suo nuovo componente “radicandolo” ad una piantina verde da fusto e chioma che viene plantumata anonima nell’area del Parco Etnografico…come caloroso ed affettuoso benvenuto, per un domani rigoglioso, pieno di ossigeno, di ombra ristoratrice e verde pulito.

 




Documenti da presentare: Il documento occorrente per rendere la dichiarazione di nascita all’Ufficiale di Stato Civile è:

- l’attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria dove è avvenuta la nascita;

- solo nel caso in cui la madre (puerpera) non sia stata assistita nel parto da personale ospedaliero o quando il dichiarante non possa esibire la costatazione dell’avvenuto parto, può rendere all’Ufficiale di Stato Civile una dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità, a norma dell’art. 47 del Testo Unico nr. 445/2000, concernente il fatto dell’avvenuta nascita.

Ufficio di competenza: Stato civile
Via A. Rossi, 11 sede municipale

Responsabile ufficio: Eugenio Gomiero
Tel. 049 8739217
E-mail: demografici@rubano.it


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