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Statuto del Comune di Rubano

 

copertina statuto

 

Nel 1991 è stato approvato il primo Statuto Comunale che, dopo diverse integrazioni per adeguarlo al mutato quadro normativo, è stato completamente rivisto alla luce del TUEL approvato con Decreto Lgvo 18.08.2000 n. 267.

Il nuovo Statuto è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 32 in data 29 maggio 2001, in atti del Comitato Regionale di Controllo sub nr. 3472, esecutiva il 2 settembre 2001, dopo le controdeduzioni fornite con successiva deliberazione nr. 54 in data 31 luglio 2001, in atti del Comitato Regionale di Controllo sub nr. 5883, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni dal 2.09.2001 al 2.10.2001 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nr. 116 in data  28.12.2001.

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 "Principi".

  1. ll Comune di Rubano è espressione della comunità locale intesa come un insieme di persone legate da vincoli umani finalizzati alla convivenza ed alla solidarietà. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, operando, nello spirito del principio di sussidiarietà, per la realizzazione della persona nei suoi valori individuali e relazionali di famiglia, fondata sul matrimonio, e di società.
     

  2. E’ ente dotato di autonomia secondo i principi della costituzione italiana e della carta europea delle autonomie locali e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
     

  3. Crea, mediante la programmazione della propria attività, le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona e richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di convivenza civile.
     

  4. Riconosce l’importanza di tutte le diverse forme di solidarietà, tra gli uomini di qualunque condizione, presenti nel proprio territorio e, in particolare, individua l'Opera della Provvidenza Sant' Antonio come una delle espressioni maggiormente significative.
     

  5. Collabora con altri soggetti pubblici e privati, è aperto ai rapporti internazionali ed alle problematiche mondiali, operando per l'affermazione dei diritti umani e per una cultura di pace intesa anche come integrazione tra i popoli.
     

  6. Sostiene le espressioni dell'identità culturale della popolazione: valorizza il proprio territorio delineandone uno sviluppo armonico e compatibile con il rispetto dell'ambiente, anche nel mantenimento dei suoi caratteri originari.

 

ART. 2 "Oggetto".

  1. Ai sensi dei principi fissati dalla legge, l’organizzazione del Comune, le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con i comuni e con la provincia, la partecipazione popolare, l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, sono disciplinati dal presente statuto.
     

  2. Il Comune di Rubano nella sua attività privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
     

  3. Favorisce l'effettiva partecipazione attraverso la trasparenza del processo decisionale e il rigore del procedimento amministrativo, dando attuazione alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

ART. 3 "Caratteristiche costitutive".

  1. Il territorio del Comune di Rubano, risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'istituto centrale di statistica, comprende le frazioni di Bosco, Rubano, Sarmeola e Villaguattera. Capoluogo e sede del Comune è Rubano.
     

  2. I paleoalvei del Brenta sono elemento caratteristico della costituzione geomorfologica del territorio. Il Comune ne tutela opportunamente il mantenimento di segni distintivi, così come tutela i toponimi presenti nel territorio quale espressione della memoria storica del vissuto della comunità locale.
     

  3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome RUBANO (Rubàno) e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1955, registrato alla Corte dei Conti il 15 dicembre 1955 e trascritto al registro araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 22 marzo 1956.
     

  4. Lo stemma: d'argento, al semivolo spiegato sostenuto dall'artiglio, tutto di rosso, al grappolo di uva nera posto nel canton destro del capo. Ornamenti esteriori da Comune.
     

  5. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo tagliato di rosso e bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Rubano"; le parti di metallo ed i cordoni sono argentati: l'asta verticale è ricoperta di velluto dai colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri colorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
     

  6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale.
     

  7. Il sindaco può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse, o comunque si realizzi un accrescimento dell’immagine del Comune.

 

 

Capo II

POTESTA’ REGOLAMENTARE

ART. 4 "Regolamenti comunali".

  1. I principi fondamentali dettati dal presente statuto e dalla legge sono attuati con appositi regolamenti.
     

  2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali devono tenere conto, in particolare, dei principi previsti dallo statuto del contribuente.
     

  3. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, approvati dal consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli, fatta salva la competenza regolamentare della giunta nei casi previsti dalla legge.
     

  4. I regolamenti di norma entrano in vigore dopo la pubblicazione all’albo pretorio e il parere favorevole dell’organo di controllo, ove necessario.
     

  5. Il consiglio comunale può disporre un termine diverso, contestualmente alla pubblicazione, qualora i regolamenti non siano soggetti a controllo.
     

  6. Il responsabile di servizio assicura, con i mezzi più idonei, un’ampia e tempestiva divulgazione dei regolamenti.
     

  7. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, il cui ammontare è stabilito nel regolamento.

 
 

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART. 5 "Partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale".

  1. I cittadini partecipano all'amministrazione del Comune sia come individui sia attraverso le libere forme associative contribuendo alla fase di elaborazione delle decisioni che gli organi dovranno assumere su temi aventi interesse rilevante per la comunità intervenendo nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento.
     

  2. Il Comune riconosce il diritto alla partecipazione dei cittadini singoli o associati, nel rispetto e per l’attuazione dei criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, nonché del dovere costituzionale di imparzialità e buon andamento.
     

  3. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni soggettive, la partecipazione degli interessati è garantita nelle forme previste dal relativo regolamento e con le tutele di cui alla vigente disciplina statale in materia di riservatezza dei dati personali.
     

  4. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina il diritto di accesso agli atti del Comune.

 

ART. 6 "Partecipazione delle libere forme associative".

  1. E' istituito l'albo comunale delle associazioni, movimenti e gruppi operanti nel territorio comunale, al fine di favorire lo sviluppo delle forme associative e il loro rapporto con il Comune.
     

  2. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nell'albo comunale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi oltreché ai finanziamenti eventualmente erogati dal Comune.
     

  3. Le associazioni iscritte all'albo sono interpellate nelle materie di loro interesse, nei momenti di programmazione delle attività comunali, quando non lo siano già in qualità di componenti le consulte di cui al successivo comma 7.
     

  4. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale. Tali organismi di partecipazione collaborano con l’amministrazione comunale nell'ambito della propria competenza, definita dal regolamento.
     

  5. Nella programmazione dei servizi il Comune favorisce la corresponsabilizzazione e l'auto organizzazione dei cittadini. A tale scopo può stipulare con organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
     

  6. Le associazioni possono presentare al sindaco proposte, istanze, petizioni che verranno vagliate dall'amministrazione. La risposta viene comunicata al proponente, con adeguate motivazioni se negativa, nei termini e modalità previste dal regolamento.
     

  7. Sono istituite le consulte, composte anche dai rappresentanti delle associazioni che operano in settori determinati della vita sociale ed economica.
     

  8. Le consulte collaborano all'individuazione degli obiettivi dell'amministrazione nei settori di intervento di competenza e a tale scopo sono sentite nei momenti di programmazione.
     

  9. Il regolamento disciplina il numero, gli obiettivi, la composizione ed il funzionamento delle consulte.

 

ART. 7 "Consultazioni dei cittadini".

  1. L'amministrazione comunale può consultare preventivamente particolari categorie di cittadini su proposte che rivestono, per gli stessi, diretto e rilevante interesse.
     

  2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, sia con l'invio di questionari a ciascuno degli interessati.
     

  3. Il regolamento disciplina le modalità e le forme per le consultazioni e potrà prevedere anche forme di indagini a campione.

 

ART. 8 "Sportello dei diritti del cittadino".

  1. Lo sportello dei diritti, costituito presso l’ufficio relazioni con il pubblico, con forme e modalità fissate dal regolamento, ha la funzione di dare informazioni ai cittadini e di aiutarli nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni.
     

  2. A tale ufficio i cittadini possono presentare istanze, petizioni e proposte, anche dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, alle quali il sindaco dà risposta entro il termine di trenta giorni.
     

  3. E’ compito dell’amministrazione comunale individuare le forme ed i modi di informazione o di comunicazione più idonei al fine di favorire la conoscenza e la fruizione delle attività dell'ente e degli altri enti sovracomunali da parte dei cittadini.

 

ART.9 "Difensore civico".

  1. Il Difensore civico è a disposizione dei cittadini per ricevere istanze, petizioni, proposte e reclami relativi al funzionamento dell’amministrazione comunale.
     

  2. Il Comune di Rubano collabora con altri enti per la costituzione dell'ufficio del difensore civico provinciale o sub-provinciale.
     

  3. I rapporti tra enti interessati, le funzioni e le modalità di azione del difensore civico sono disciplinati da apposita convenzione.

 

 

Capo II

REFERENDUM 

ART. 10 "Referendum consultivo".

  1. Il referendum è istituto previsto dalla legge con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti o altro argomento relativi all'amministrazione del Comune purché di esclusiva competenza locale.

  2. I referendum consultivi sono indetti dal consiglio comunale con deliberazione, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La delibera deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica nel Comune.

  3. I referendum consultivi possono essere inoltre indetti su richiesta presentata, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali al 1 gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta pari al 10% del corpo elettorale, sugli argomenti di competenza esclusiva del consiglio comunale.

  4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

  1. la revisione dello statuto del Comune e delle aziende speciali,

  2. piani territoriali e urbanistici,

  3. attività amministrativa vincolata da normativa statale o regionale,

  4. disciplina dei tributi e delle tariffe,

  5. materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi.

  1. I referendum non possono essere ripetuti sullo stesso o analogo argomento se non siano trascorsi cinque anni.
     

  2. Il referendum è valido solo se ha partecipato alla consultazione il quaranta per cento del corpo elettorale.
     

  3. Il sindaco proclama il risultato del referendum e lo rende noto con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
     

  4. Il consiglio comunale entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum si esprime in merito all'esito della consultazione.
     

  5. Qualora il Consiglio Comunale voglia assumere decisioni contrastanti rispetto alle indicazioni dei cittadini:

  1. se alla consultazione ha partecipato meno della metà o la metà degli aventi diritto al voto, è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati;

  2. se alla consultazione ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati;

  3. se la proposta, sottoposta a referendum, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, è necessaria la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei consiglieri comunali assegnati;

  1. Il referendum è revocato qualora il consiglio comunale adotti provvedimenti che rendano la consultazione non necessaria.

 

 

Titolo III

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11 "Natura giuridica ed attività del consiglio comunale".

  1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità da cui è stato eletto.
     

  2. Il consiglio ha competenza nelle materie stabilite dalla legge.
     

  3. Spetta al consiglio concorrere all’individuazione e all’interpretazione degli interessi generali della comunità e, in relazione ad essi, partecipare alla definizione delle linee programmatiche che guidano l’attività dell’amministrazione, esercitando su di essa il controllo politico-amministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’ente consegua gli obiettivi stabiliti nel documento programmatico e negli atti fondamentali.

 

ART. 12 "Linee programmatiche".

  1. Entro 120 giorni dal suo insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio una proposta contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Entro i successivi 30 giorni ciascun consigliere ha diritto di partecipare alla definizione delle linee programmatiche, presentando proposte scritte. Entro i successivi trenta giorni il sindaco presenta al consiglio comunale le linee programmatiche definitive.
     

  2. Le linee programmatiche costituiscono il parametro di riferimento per l'attività del sindaco e del consiglio comunale nell'esercizio delle rispettive funzioni.
     

  3. Il consiglio provvede, in occasione dell’adempimento di cui all’art. 193 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e dell’approvazione del conto consuntivo, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e degli assessori, anche allo scopo di apportare eventuali adeguamenti.
     

  4. Annualmente il consiglio comunale è convocato al fine di esprimere degli indirizzi per la redazione del bilancio comunale di previsione, tenendo conto di quanto previsto dalle linee programmatiche.
     

  5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

 

ART. 13 "Competenze".

  1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nei regolamenti di attuazione, tra cui quelli di pubblicità e trasparenza al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
     

  2. Gli atti devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e i limiti di bilancio.
     

  3. Il consiglio può adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività del sindaco e della giunta e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione delle linee programmatiche.
     

  4. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, gli orientamenti presenti nello stesso su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e internazionale.
     

  5. La nomina dei rappresentanti del consiglio comunale presso enti ed aziende, ad esso espressamente riservata dalla legge, viene effettuata con voto limitato.

 

ART. 14 "Funzionamento".

  1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento che deve uniformarsi ai seguenti principi: pubblicità delle sedute e delle votazioni a meno di diversa disposizione espressamente prevista da leggi, statuto o regolamenti; riconoscimento dell'articolazione interna dei gruppi consiliari.
     

  2. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco neo eletto entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
     

  3. Ogni deliberazione si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
     

  4. Il consiglio può essere riunito in seconda convocazione ai sensi di quanto previsto dal regolamento.
     

  5. In caso di assenza o impedimento del sindaco, il consiglio comunale è presieduto dal vicesindaco ed in assenza di quest’ultimo dal consigliere anziano.
     

  6. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale esclusi i candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
     

  7. L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno. L'ordine del giorno viene redatto dal sindaco.
     

  8. Il consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
     

  9. Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la convocazione del consiglio comunale.

 

ART. 15 "Commissioni consiliari".

  1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali con funzioni consultive e/o di indagine sull'attività dell'amministrazione.
     

  2. Il regolamento disciplina il loro numero, i poteri, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
     

  3. La presidenza delle commissioni preposte a funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, è attribuita ad un consigliere di minoranza.
     

ART. 16 "Gruppi consiliari".

  1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno due componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
     

  2. Ciascun gruppo può anche essere formato da un singolo membro, se unico eletto nella lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
     

  3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

 

ART. 17 "Conferenza dei capigruppo".

  1. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari.
     

  2. Il regolamento definisce le competenze della conferenza e le norme per il suo funzionamento.

 

ART. 18 "Iniziativa delle proposte".

  1. L'iniziativa delle proposte di deliberazioni di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco e ai consiglieri.

 

ART. 19 "Consigliere comunale".

  1. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

  1. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del consiglio;

  2. presentare all'esame del consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

  1. Ogni consigliere, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

  1. dagli uffici del Comune tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

  2. dal segretario comunale o responsabile del servizio copie di atti e documenti che risultino necessari all'espletamento del mandato senza spese

  3. dal sindaco risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo entro trenta giorni.

  1. Ciascun consigliere esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato al fine di promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
     

  2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
     

  3. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri possono chiedere l'ausilio tecnico del segretario comunale.
     

  4. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

 

ART. 20 "Dimissioni dei consiglieri".

  1. La procedura delle dimissioni dei consiglieri è disciplinata dalla legge.
     

  2. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per la surroga.

 

ART. 21 “Decadenza dei consiglieri”.

  1. I consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutive o a cinque sedute nel corso dell’anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

Capo II

GIUNTA COMUNALE

ART. 22 "Composizione". 

  1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da sei assessori.
     

  2. Il sindaco nomina, nel rispetto del principio delle pari opportunità, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
     

  3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivate comunicazioni al consiglio.
     

  4. Il sindaco ha l’obbligo di sostituire gli assessori revocati o per i quali siano sopravvenute cause di incompatibilità o altrimenti cessati dalla carica entro trenta giorni.

 

ART. 23 “Incompatibilità”.

  1. Non possono essere membri della giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, e gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

 

ART. 24 “Ruolo e competenze”.

  1. La giunta comunale compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del sindaco.
     

  2. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

  3. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

 

ART. 25 "Esercizio delle funzioni".

  1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di n. 4 componenti.
     

  2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
     

  3. E' presieduta dal sindaco, o in sua assenza, dal vicesindaco. In assenza di entrambi dall'assessore anziano.
     

  4. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Collaborano con il sindaco a svolgere compiti di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nell'ambito delle aree e dei settori di attività definiti nell’atto di nomina.
     

  5. Il regolamento definisce i rapporti degli assessori con il sindaco, con la giunta e con i funzionari dirigenti preposti alle diverse aree.
     

  6. Il sindaco individua nell’atto di nomina l’assessore anziano. In mancanza di designazione è assessore anziano colui che per primo è nominato dal sindaco o colui che precede gli altri in ordine di esposizione nella lista qualora la nomina sia contestuale.

 

ART. 26 "Attribuzioni".

  1. Sono attribuiti alla giunta:

  1. l'adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio

  2. il progetto di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

  3. le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica nei termini di legge;

  4. la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione, sentiti i revisori dei conti;

  5. la presentazione di una relazione annuale al consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;

  6. la determinazione delle aliquote dei canoni, dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi nonché la disciplina dei prezzi, fatta salva la competenza del consiglio comunale in materia;

  7. le determinazioni in materia di toponomastica;

  8. gli atti che costituiscono esercizio di discrezionalità politica non rientranti nelle competenze che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali attribuiscono ad altri organi;

  9. l’adozione del piano esecutivo di gestione e delle relative variazioni con il quale vengono specificati gli obiettivi gestionali, le priorità, i tempi di realizzazione e gli indicatori per la verficia dello stato di attuazione;

  10. i criteri e gli indirizzi operativi per l’erogazione di contributi, anche indiretti, a terzi nell’ambito dei principi stabiliti dal regolamento e l’attribuzione del patrocinio quando correlata all’erogazione di contributi;

  11. l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili;

  12. gli indirizzi per la definizione degli accordi collettivi decentrati e l’autorizzazione alla sottoscrizione degli stessi al presidente della delegazione di parte pubblica, l’approvazione del programma delle assunzioni e delle mobilità dei dipendenti verso altri enti;

  13. l’approvazione dei progetti di opere pubbliche e di eventuali variazioni ad ogni livello di progettazione, fatta eccezione per i casi in cui non si tratti di mera attività esecutiva di scelte già compiutamente definite dalla stessa;

  14. la determinazione delle azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio e la nomina del legale di fiducia;

  15. gli atti che approvano le conciliazioni e le transazioni proposte dai funzionari dirigenti nei casi in cui tale competenza non sia attribuita dalla legge o dai regolamenti ad altri soggetti;

  16. la nomina dei membri delle commissioni tecniche;

  17. gli incarichi a professionisti nei casi in cui tale scelta sia espressione di indirizzi fondamentali in relazione a possibili soluzioni di realizzazione plurime.

 

 

ART. 27 "Norme di funzionamento"

  1. Le adunanze della giunta non sono pubbliche; alle stesse possono essere invitati tutti coloro che la giunta ritenga opportuno sentire.
     

  2. Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite dal regolamento, in conformità della legge e dello statuto.

 

Capo III

IL SINDACO

ART. 28 "Ruolo e funzioni". 

  1. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune.
     

  2. Il sindaco rappresenta e tutela gli interessi generali e diffusi dei cittadini.
     

  3. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, ha la rappresentanza istituzionale dell'ente.
     

  4. Elabora le linee programmatiche da presentare al consiglio comunale ai sensi del precedente art. 12, sentiti i funzionari dirigenti per quanto riguarda le risorse disponibili, gli strumenti operativi ed i vincoli normativi.
     

  5. Ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune. Sovraintende al funzionamento di uffici e servizi ed all'esecuzione degli atti con la collaborazione del segretario comunale.

 

ART. 29 "Attribuzioni".

  1. Il sindaco:

  1. convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta fissandone l'ordine del giorno;

  2. coordina l’attività degli assessori, assicurando l’unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato ed al conseguimento degli scopi dell’ente;

  3. incarica, all’occorrenza, gli assessori ed i consiglieri a rappresentare il Comune in consorzi, commissioni, manifestazioni, cerimonie e riunioni;

  4. tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

  5. convoca e preside la conferenza dei capigruppo;

  6. nomina, designa e revoca, nel rispetto del principio di pari opportunità, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

  7. nomina i responsabili di uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto della legge;

  8. informa i cittadini delle situazioni di pericolo avvalendosi anche dei mezzi individuati nei piani di protezione civile coordinandosi con i competenti organi statali, regionali e provinciali,  nonché con le associazioni di volontariato;

  9. dispone le spese di rappresentanza nei limiti deliberati;

  10. indice le manifestazioni e gli incontri pubblici e attribuisce il patrocinio;

  11. indice i referendum comunali, fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

  12. promuove ed assume iniziative affinché gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a cui il Comune partecipa svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

  13. emana lo statuto;

  14. è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti;

  15. decide la presentazione di istanze per la concessione di contributi al Comune da parte dello stato, della regione o di altri soggetti, sottoscrivendole nei casi in cui non sia diversamente disposto;

  16. acquisisce direttamente presso gli uffici ed i servizi comunali informazioni ed atti anche riservati, può inoltre disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali a cui partecipa il Comune;

  17. promuove, tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;

  18. quale ufficiale di stato civile celebra i matrimoni, con possibilità di delegare tale funzione ad uno o più consiglieri.

  19. nomina, qualora lo ritenga opportuno, il direttore generale, conferisce o revoca al segretario comunale, previa deliberazione di giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata una convenzione con altri comuni per tale nomina.

 

ART. 30 "Rappresentanza e coordinamento".

  1. Il sindaco ha la rappresentanza legale del Comune; rappresenta l’Ente nelle cerimonie ufficiali e nei rapporti tra gli enti pubblici, anche concludendo convenzioni per la costituzione di forme associative per lo svolgimento di funzioni e servizi.
     

  2. Il sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione degli accordi di programma secondo le modalità previste da leggi, statuto e regolamento e secondo quanto previsto dagli indirizzi approvati dal consiglio o dalla giunta in materia.
     

  3. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando le esigenze delle diverse fasce di popolazione, con particolare riguardo ai bisogni dei lavoratori e delle famiglie.

 

ART. 31 "Vicesindaco".

  1. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco nei casi previsti dalla legge.
     

  2. In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dall’assessore anziano ed in sua assenza dagli assessori presenti secondo l’ordine di precedenza nella nomina.

 

ART. 32 "Poteri d'ordinanza".

  1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
     

  2. In questi casi assume i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
     

  3. Gli atti di cui ai precedenti commi devono essere motivati; sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico con l'osservanza delle norme che disciplinano i procedimenti amministrativi e la loro efficacia è limitata nel tempo, non potendosi superare il periodo in cui perdura la necessità.
     

  4. Le ordinanze di cui al presente articolo e quelle emanate dai dirigenti ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 41, lett. j) sono pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio. Durante tale periodo sono altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e sono accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
     

  5. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere invece notificata al destinatario.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI 

ART. 33 "Astensione obbligatoria".

  1. Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.
     

  2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al segretario comunale.

 

 

ART. 34 "Nomine".

  1. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, in tempo utile perché il sindaco possa effettuare i provvedimenti di sua competenza nei termini di legge.

 

ART. 35 “Rimborso delle spese legali”.

  1. Al sindaco e agli amministratori del Comune, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete, a carico del bilancio del Comune, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle redatte ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all’adempimento del proprio mandato e all’esercizio degli proprie pubbliche funzioni, purché siano stati assolti con sentenza passata in giudicato o prosciolti prima del dibattimento.
     

  2. La disciplina del comma precedente si applica anche nei confronti del segretario comunale e dei dipendenti del Comune che, anche dopo la cessazione del servizio, siano coinvolti in ogni tipo di giudizio per fatti e cause inerenti il servizio.

 

ART. 36 “Luogo delle riunioni”.

  1. Gli organi del Comune possono essere convocati e riunirsi in sedi diverse, di norma nell’ambito del territorio comunale.

 
 

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

ART. 37 "Organizzazione degli uffici e dei servizi".

  1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e tende alla realizzazione dei seguenti principi:

  1. organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, ma anche per progetti-obiettivo e programmi;

  2. individuazione e analisi dei carichi funzionali del lavoro e del grado di efficacia, della produttività, dell'attività svolta dalla singola unità operativa e da ciascun elemento dell'apparato.

  1. Gli uffici e servizi comunali operano secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e sono articolati in unità organizzative, denominate aree, per settori omogenei di attività in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna area.
     

  2. Il personale preposto opera al servizio dei cittadini.
     

  3. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari dirigenti responsabili, con il coordinamento del segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione; perseguono la massima semplificazione dei procedimenti e utilizzano le risorse con criteri di razionalità economica.
     

  4. L'ordinamento di uffici e servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta.
     

  5. Il regolamento determina l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai servizi, settori ed uffici.
     

  6. In conformità agli obiettivi fissati con atti di programmazione finanziaria la giunta comunale sentita la conferenza dei responsabili dei servizi dispone annualmente il piano occupazionale, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi o progetti operativi per l'anno successivo.
     

  7. L'organizzazione del lavoro persegue risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e semplificazione degli interventi, contenimento dei costi, mantenendo l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

  8. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi e iniziative di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale.
     

  9. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo consultazioni con i sindacati in conformità agli accordi vigenti.
     

  10. La responsabilità dei dipendenti è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. La stessa è definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore.
     

  11. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

 

Capo II

ORGANI AMMINISTRATIVI

ART. 38 "Organi individuali non elettivi".

  1. Sono organi individuali non elettivi del Comune, il segretario comunale ed i funzionari dirigenti responsabili dei servizi.
     

  2. Essi hanno potere di direttiva. Nell'esercizio di tale potere dettano, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di carattere applicativo per l'organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi e degli strumenti, le procedure, le modalità di trattazione delle pratiche e degli affari. I destinatari delle direttive sono tenuti ad adeguarvisi nell'ambito della propria autonomia e responsabilità organizzativa.
     

  3. Hanno la facoltà di delegare la competenza su singoli atti o su categorie degli stessi.

 

Capo III

SEGRETARIO COMUNALE 

ART. 39 "Ruolo e funzioni".

  1. Il ruolo e le funzioni del segretario comunale sono determinati dalla legge. In particolare:

  1. svolge attività di vigilanza per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;

  2. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

  3. sottoscrive le delibere degli organi collegiali insieme al sindaco;

  4. ha potere di certificazione e attestazione in tutti gli atti del Comune, fatte salve le competenze proprie dei funzionari dirigenti;

  5. esercita il potere disciplinare nei limiti del regolamento;

  6. sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari dirigenti, garantendone l’autonomia gestionale e coordinandone l’attività;

  7. sostituisce i funzionari dirigenti nei casi previsti dal regolamento;

  8. esprime pareri tecnici su proposte del consiglio e della giunta qualora non siano presenti i competenti funzionari dirigenti;

  9. svolge ogni altra funzione prevista dai regolamenti o attribuitagli con provvedimento del sindaco;

 

Capo IV

DIRIGENZA 

ART. 40 "Vicesegretario".

  1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la figura del vicesegretario.
     

  2. Di norma il vicesegretario coadiuva il segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
     

  3. Esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del segretario comunale.
     

  4. Il vicesegretario è nominato dal sindaco tra i responsabili delle aree in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla carriera di segretario comunale.

 

ART. 41 “Dirigenti”.

  1. Il Comune può istituire nella propria dotazione organica le figure dirigenziali.
     

  2. I dirigenti danno attuazione agli obiettivi e ai programmi contenuti negli atti di indirizzo degli organi di governo.
     

  3. Spetta in particolare ai dirigenti:

  1. il coordinamento, controllo e direzione delle rispettive aree funzionali;

  2. le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali di lavoro;

  3. la presidenza di commissioni di gara e concorso;

  4. la responsabilità delle procedure di appalto e concorso;

  5. la stipulazione dei contratti;

  6. gli atti di gestione finanziaria nel rispetto delle previsioni dei piani esecutivi di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

  7. l’affidamento di incarichi professionali, secondo quanto previsto dagli indirizzi in materia o dal regolamento;

  8. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;

  9. le attestazioni, le certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;

  10. l’emissione di ordinanze di carattere ordinario per disporre l’osservanza da parte dei cittadini di norme di legge o di regolamento e per l’applicazione delle correlate sanzioni amministrative;

  11. la proposta tecnica di costituirsi in giudizio, nonché le proposte di conciliazioni e transazioni;

  12. ll’azione, la difesa, la costituzione in giudizio, la comparizione personale ed ogni altro atto conseguente, nei casi previsti dalla normativa, per i quali non sia richiesta l’assistenza e difesa da parte di un avvocato, e, su delega del Sindaco, la firma della procura alle liti al difensore incaricato con delibera di Giunta Comunale, la firma degli atti necessari ad agire o resistere in giudizio, la costituzione in giudizio, la comparazione personale ed ogni altro atto conseguente;

  13. l’adozione di elaborati progettuali di opere pubbliche e relative variazioni, qualora trattasi di attività meramente gestionale, nell’ambito delle scelte definite dalla giunta, compresa l’approvazione degli atti esecutivi delle procedure espropriative;

  14. la responsabilità dei risultati dell’azione amministrativa;

  15. ogni altro compito previsto da norme di legge o regolamento o delegato dal sindaco.

  1. In mancanza della dirigenza il vicesegretario ed i responsabili dei servizi assumono tutte le funzioni di cui al comma precedente nonché tutte quelle che la legge, lo statuto ed i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo del Comune.

 

ART. 42 “Conferenza dei funzionari dirigenti”.

  1. I funzionari dirigenti, responsabili dei servizi si riuniscono periodicamente in conferenza presieduta e coordinata dal segretario comunale.
     

  2. La conferenza è convocata allo scopo di assicurare il coordinamento delle attività delle diverse aree al fine del raggiungimento degli obiettivi generali determinati dall’amministrazione.
     

  3. La conferenza ha funzioni propositive nei confronti dell’amministrazione.

 

ART. 43 "Collaborazioni esterne".

  1. Il regolamento può prevedere che il Comune per il conseguimento di obbiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
     

  2. Il regolamento disciplina le modalità con le quali è possibile provvedere alla copertura di posti di responsabili di servizio o dei settori o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, previa motivata deliberazione, di diritto privato.

 

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

Capo I

COMPETENZA DEL COMUNE

ART. 44 "Servizi comunali".

  1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità secondo i principi fondamentali del presente statuto.
     

  2. Spetta al consiglio individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo in relazione alle necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.
     

  3. Nella programmazione dei servizi il Comune promuove una cultura di sobrietà nell'uso delle risorse.

 
 

Capo II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 45 "Gestione in economia"

  1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendano opportuna la costituzione di una istituzione o azienda speciale.
     

  2. Con regolamento sono fissati i criteri e le norme per la gestione in economia dei servizi determinando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini, le modalità per il contenimento dei costi e per il conseguimento di livelli qualitativi elevati, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi assunti dal Comune.

 

ART. 46 "Concessione a terzi".

  1. Il Comune, quando intervengono motivazioni tecniche economiche e di opportunità sociali, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
     

  2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio in un rapporto di costi/benefici che realizzi l'interesse pubblico generale.
     

  3. Il conferimento della concessione avviene di regola provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento.

 

ART. 47 "Aziende speciali".

  1. La gestione dei servizi pubblici comunali con consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte a più servizi.
     

  2. Sono organi dell’azienda speciale, il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
     

  3. Il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, è nominato dal consiglio comunale. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione nel proprio seno. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.
     

  4. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito delle leggi, dal proprio statuto e dai regolamenti.
     

  5. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti.
     

  6. Il consiglio comunale determina finalità ed indirizzi dell’azienda speciale e conferisce il capitale di dotazione.
     

  7. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

 

ART. 48 "Istituzioni".

  1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali, educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
     

  2. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
     

  3. Il presidente e il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio comunale.
     

  4. L'ordinamento e il funzionamento sono disciplinati nell'ambito delle leggi.
     

  5. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

 

ART. 49 "Società di capitali".

  1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
     

  2. Il Comune può partecipare a società di capitali, anche in qualità di socio minoritario, fatta salva la stipula di apposite convenzioni che regolino i patti di sindacato in ordine al controllo societario.

  

ART. 50 "Forme associative".

  1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma.
     

  2. Il Comune, inoltre, promuove l’esercizio di funzioni e l’erogazione di servizi ai cittadini, tramite accordi convenzionali con altri enti, individuando l’ambito territoriale ottimale anche in relazione a criteri di efficacia ed efficienza.

 

ART. 51 "Accordi di programma".

  1. Il sindaco promuove la conclusione di accordi di programma  per la definizione e l’attuazione di opere o di investimenti anche nei settori sociale e sanitario che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione di soggetti pubblici diversi.

 
 

Titolo VI 

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - CONTABILITA'

Capo I

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 52 "Bilancio".

  1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene definita con il bilancio, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. Tali atti sono redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e interventi.
     

  2. Il consiglio approva il bilancio con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. In seduta di prima convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

 

ART. 53 "Programma opere pubbliche".

  1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.
     

  2. Esso comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione comprese le modalità di finanziamento.

 

Capo II

REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

E RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 54 "Collegio dei revisori dei conti".

  1. Il collegio dei revisori dei conti, eletto con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adempie alle funzioni ad esso attribuite dalla legge e collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le seguenti modalità:

  1. segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, gli aspetti meritevoli di esame particolare;

  2. segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato di esercizio;

  3. sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico di gestione e formulando eventuali proposte;

  4. partecipando, se richiesto, con relazioni e funzioni consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che sarà invitato dal sindaco per riferire o dare pareri su particolari argomenti di rilevanza economico-finanziaria.

  1. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente; ha la collaborazione del segretario comunale che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.

 

ART. 55 "Conto consuntivo".

  1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità anche economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, conto economico e del patrimonio.
     

  2. La giunta con relazione illustrativa allegata al conto consuntivo esprime le proprie valutazioni in merito all'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e costi sostenuti.
     

  3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagni la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a migliorare l’efficienza, la produttività e l’economicità della gestione.
     

  4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge, con il voto della maggioranza dei consiglieri. In seduta di prima convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

 

ART. 56 “Controllo di gestione”.

  1. Il controllo di gestione è disciplinato da apposito regolamento che individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

 

Titolo VII

NORME FINALI

ART. 57 "Revisione dello statuto".

  1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge.
     

  2. Le proposte di modifica sono comunicate almeno trenta giorni prima dell'adunanza del consiglio comunale a tutti i consiglieri comunali e contemporaneamente depositate presso la segreteria comunale dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
     

  3. Gli emendamenti alla proposta, di cui al precedente comma, devono essere presentati e depositati agli atti almeno dieci giorni prima della data prevista per l’approvazione.
     

  4. La proposta di abrogazione deve essere accompagnata dal nuovo testo di statuto.

 

ART. 58 "Festa dello statuto".

  1. L’emanazione dello statuto è ricordata ogni anno con manifestazioni pubbliche al fine di favorire l'avvicinamento dei cittadini alla pubblica amministrazione.
     

  2. La giunta comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.