Informazioni generali
Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione e il provvedimento di decadenza dall'assegnazione
a) comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione;
b) determinano l'obbligo per l'assegnatario del rilascio dell'alloggio in un termine non eccedente i sei mesi, salvo che la legge disponga altro termine;
c) costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non sono soggetti a graduazioni o proroghe.
L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dall'ente proprietario o delegato ai sensi della L.R. n. 39 del 03.11.2017 e dell'art. 20 del Regolamento Regionale n. 4 del 10.04.2018
Per maggiori informazioni visita il portale dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (A.T.E.R.)
Ultimo aggiornamento:
07/05/2019Non sono state fatte indagini